E’ un ente bilaterale ovvero un’associazione no profit tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati lavoratori che copre tutto l’arco produttivo delle aziende. L’attivazione è voluta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore per dare servizi ai lavoratori ed alle imprese. L’EBITEN NAZIONALE è stato costituito il 9 DICEMBRE 2009 ed è operativo.
No.
No.
L’Ente Bilaterale ha una natura privatistica ed eroga i servizi in base alle disposizioni di cassa, a prescindere dai versamenti individuali.
Tutte le aziende, o unità produttive, devono eleggere o designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come da art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.
Le aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e che non si avvalgono della facoltà di eleggere l’RLS direttamente possono avvalersi di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA (Organismo paritetico territoriale), vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali sia le rispettive Federazioni di Categoria.
Nell’ambito dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) è ratificata la designazione degli RLST, effettuata dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (nel nostro caso CONFSAL), di cui possono usufruire (per questo servizio) tutte le aziende aderenti all’EBITEN LOMBARDIAin regola con i versamenti contributivi
Il CCNL di settore chiarisce che l’Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il finanziamento dello stesso è un costo contrattuale. Le aziende sono tenute al versamento dello 0,15% della massa salariale (paga base + contingenza) di cui 0,10 a carico dell’impresa e 0,05 a carico del lavoratore per il settore TERZIARIO, mentre per il settore TURISMO la quota ammonta a 0,20% a carico dell’impresa e 0,20% a carico del dipendente. Il mancato versamento comporta una non applicazione del contratto collettivo di lavoro, con tutto quello che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli organi o enti pubblici deputati alla vigilanza.
Inoltre secondo l’accordo interconfederale del 18.06.2009 articolo 2 abbiamo che: “le parti concordano che per il sostegno ed il finanziamento, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori della sicurezza territoriale, anche con riferimento alla formazione, condivise dall’ONPC, siano destinate le risorse di cui al Fondo ex art. 52 DLgs 81/2008 nella misura del 50%.”
L’ EBITEN Lombardia procederà: “costituendo all’interno un’apposita sezione denominata Organismo paritetico provinciale per gli adempimenti, i compiti e le funzioni ad esso demandati ed attribuiti dal D.Lgs.81/2008 e dall’Accordo del ’96, applicativo dello decreto precedente, le cui modalità di funzionamento si ritengono esaustivamente disciplinate dall’Accordo interconfederale. Le organizzazioni sindacali renderanno disponibili n. persone per la gestione delle attività che l’EBITEN dovrà svolgere anche a favore o per conto dell’Opp; di queste almeno n. saranno designate congiuntamente come rappresentanti territoriali per la sicurezza ai sensi di quanto previsto dall’Accordo interconfederale e l’Opp ne ratificherà con propria delibera la designazione e ne individuerà i relativi ambiti territoriali di competenza”. L’Accordo dovrebbe prevedere inoltre che particolare attenzione sia rivolta alla promozione di iniziative di formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con riferimento al D.Lgs.81/2008 . All’Ente bilaterale è inoltre affidata la creazione e la gestione della Banca dati dei Rls.)
In base all’ art. 5 dell’Accordo Provinciale del 23 Marzo 1999, stipulato tra Ascom e Filcams- Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil, è previsto, a carico delle singole imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e della Distribuzione, un versamento contributivo a favore di O.P.P. dello 0,10% da calcolarsi sulla retribuzione annua complessiva di ogni dipendente; tale regolamentazione di riferisce a tutte le aziende con meno di 15 dipendenti che non hanno al loro interno il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ma che si avvalgono del delegato della sicurezza territoriale (R.L.S.T.).
La Confsal (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) è una delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale riconoscimento le è stato conferito per il settore pubblico dalle rilevazioni dell’Aran – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e per il settore privatistico dalle rilevazioni del Ministero del Lavoro in forza di contratti e negoziati stipulati, nonché della diffusione sul territorio nazionale.
• Presenze Confsal in organismi istituzionali La Confsal è presente nei seguenti organismi:
1. CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro con due rappresentanti;
2. CIV – Comitato Indirizzo e Vigilanza dell’INPDAP con due rappresentanti;
3. CIV – IPOST (Postelegrafonici) con 1 rappresentante;
4. In sottocomitati INPDAP con due rappresentanti;
5. Nel Comitato Nazionale INPS Pensionati Dipendenti con un rappresentante;
6. In Comitati Regionali e Provinciali INPS e NEI CLES – Comitati per l’emersione del lavoro Sommerso
7. Comitato di Sorveglianza PON – piani occupazionali nazionali.
Le OO.SS. aderenti alla Confsal firmatarie dei relativi contratti sono, altresì, presenti nei vari organismi operanti presso enti, enti bilaterali, agenzie, società ecc
In quanto tale, ratifica all’OPP, nel caso specifico della Lombardia ratifica ad EBITEN Lombardia i nominativi degli RLST che ha individuato (ovvero che sono stati individuati) territorialmente tali da poter essere adottati dalle aziende e comunicati all’INPS.
Ad oggi per la formazione dell’RLST abbiamo due linee di pensiero la prima è l’accordo interconfederale del luglio 2009 della CONFAPI che riporta: “ la durata minima del corso è di 80 ore (da effettuarsi entro tre mesi dalla data di istituzione) di cui:
32 ore di contenuti di cui all’articolo 37 c. 11 DLGS 81/2008
40 ore per rischi specifici presenti in azienda
8 ore per interventi sul campo (visite conoscitivie)
Elenchiamo in breve alcuni dei compiti dell’RLST:
dura tre anni ed è ridesignabile.
L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute. Per agire con la massima efficacia l’O.P.P. si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro. Gli RLST oltre le visite di cantiere sono preventivamente consultati dalle Imprese edili (assenza di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicurezza (POS) e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio(Pi.M.U.S.).
Gli RLST sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e in base, soprattutto alle imprese aderenti.
Secondo l’accordo interconfederale del 18.06.2009 che recita, “ai RLST verrà garantito il rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi“, l’ EBITEN LOMBARDIA provvede allo stipendio degli RLST individuati provincia per provincia.
Ogni regione ha un numero massimo di due coordinatori che programmano annualmente e secondo gli accordi sindacali le azioni degli RLST da intraprendere sul territorio oltre alla loro formazione ed aggiornamento e redige annualmente una relazione sull’attività svolta dagli RLST dell’O.P.P. da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 81/08.
Ogni progetto è accompagnato, a pena di inammissibilità, da un’intesa sottoscritta bilateralmente dalle articolazioni territoriali delle parti sociali:
L’intesa tra le parti sociali dovrà riportare il soggetto proponente del progetto e il titolo dello stesso a cui l’intesa è allegata.
E’ necessario seguire il seguente iter:
Perentoriamente entro il giorno 10 gennaio 2011, ore 24.00. Le istanze d’intesa presentate dopo tale data non verranno valutate.
Attraverso la Legge Biagi (D.lgs.276/2003) è stata introdotta la certificazione dei contratti di lavoro atipici per valutare una erronea qualificazione o difformità del contratto/rapporto. Essa non ha “piena forza legale” ma solo probatoria ed è una procedura che non sbarra la prosecuzione della controversia davanti al giudice del lavoro. Vale anche per i vizi del consenso.
L’apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni. L’età massima è elevata a 26 anni per le assunzioni in particolari aree geografiche (Obiettivi 1 e 2 stabiliti dalla Commissione Europea) e per i portatori di handicap; nel settore artigiano e per qualifiche ad alto contenuto professionale i contratti nazionali possono elevare il limite di età fino a 29 anni.
La durata del rapporto di lavoro è fissata dai contratti collettivi, sempre però entro i limiti stabiliti dalla legge: almeno 18 mesi e un massimo di 4 anni, fino a 5 anni nel settore artigiano. I periodi di apprendistato prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purchè non separati tra loro da interruzioni superiori all’anno e si riferiscano alle stesse attività produttive. Può essere concordato tra le parti un periodo di prova, che sarà regolato dall’articolo 2096 del codice civile e che non potrà superare la durata di massimo 2 mesi.
La formazione dell’apprendista dovrà essere effettuata all’esterno dell’impresa presso Centri di Formazione Professionale che dovranno poi certificare l’avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto. Il collegamento tra l’apprendistato sul luogo di lavoro e la formazione esterna è reso possibile dalla presenza di un tutore. Viene attuato un rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale anche negli Enti Bilaterali.
L’orario lavorativo dell’apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali. Ciò vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l’attività giornaliera. Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. E’ fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00.