Statuto

ALLEGATO “A” AL N. 28.236/10.053 DI REPERTORIO

STATUTO
ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 7, secondo comma dello Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale Del Terziario, denominato in sigla “E.BI.TE.N.”, è costituito l’”Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia” al quale possono aderire diversi C.C.N.L. (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) del settore privato purchè stipulati dalle Organizzazioni Sindacali “FE.SI.C.A. – CONF.S.A.L.” (Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato), “CONF.S.A.L. – F.I.S.A.L.S.” (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri), “CONF.S.A.L” (Confederazione sindacale lavoratori autonomi) e dalla Confederazione datoriale “SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA”.

ARTICOLO 2 NATURA
L’”Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia”, da ora in avanti denominato “E.BI.TE.N. LOMBARDIA”, è un Ente che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 3 DURATA
La durata dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 SEDE
L’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” ha sede in Crema (CR).

ARTICOLO 5 SOCI
Sono soci dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” le seguenti organizzazioni Sindacali: “SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA”, “FE.SI.C.A – CONF.S.A.L.”, “CONF.S.A.L. – F.I.S.A.L.S.” e “CONF.S.A.L.”.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

ARTICOLO 6 SCOPI
L’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti (“FE.S.I.C.A. – CONF.S.A.L.”, “CONF.S.A.L. – F.I.S.A.L.S.”, “CONF.S.A.L.” e “SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA”) in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
A tal fine, l’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di formazione;
b) provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
d) riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
g) svolge i compiti allo stesso demandati dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
i) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
j) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento;
k) istituisce ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 276/2003 commissioni di certificazione relativamente a tutti i contratti di lavoro e, in particolar modo, per certificare le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., ai sensi dell’art. 82 del medesimo D.Lgs 276/2003; a questo fine, le parti devono rivolgersi in via esclusiva agli enti bilaterali costituiti a livello territoriale
o nazionale;
l) istituisce all’interno della propria sede di certificazione una commissione di conciliazione al fine di esperire il tentativo di conciliazione reso facoltativo dalla Legge 183/2010 (cosiddetto “collegato lavoro”) (eccezion fatta per i contratti certificati la cui impugnazione va rivolta obbligatoriamente alla commissione che ha emesso la certificazione) e nel corso del tentativo di conciliazione può costituire una camera arbitrale al fine di emanare un lodo irrituale con valore di contratto tra le parti.

ARTICOLI 7 STRUMENTI
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni o enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
La costituzione degli Enti Bilaterali Provinciali è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne regola il Funzionamento con apposito regolamento da far approvare all’”E.BI.TE.N.”.

ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO
L’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” è finanziato dall’”E.BI.TE.N.” attraverso il ristorno totale o parziale dei contributi incassati dall’Ente Nazionale e derivanti dall’applicazione dei C.C.N.L. stipulati tra i soggetti di cui all’art. 1 del presente Statuto.
Il finanziamento è limitato alle adesioni verificatesi in Regione Lombardia e la percentuale del ristorno verrà deliberata annualmente dall’”E.BI.TE.N.”.

ARTICOLO 9 ORGANI DELL’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”
Sono organi dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”:
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Comitato Esecutivo;
– Il Presidente;
– Il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 24 (ventiquattro) membri così ripartiti:
– da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 12 (dodici), in rappresentanza di “SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA”;
– da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 12 (dodici), in rappresentanza di “FE.SI.C.A. – CONF.S.A.L.”, “CONF.S.A.L. – F.I.S.A.L.S.” e “CONF.S.A.L.”.
Il numero dei componenti in carica viene deciso dai soci, in modo da rispettare la suddetta proporzione.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E’ consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa con comunicazione scritta.
Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ARTICOLO 11 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
– eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
– provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”;
– approvare i regolamenti interni dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”;
– deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6 del presente Statuto;
– deliberare in ordine all’eventuale compenso per amministratori e sindaci;
– svolgere tutte le altre attività ad esso demandate dal presente Statuto;
– approvare i verbali delle proprie riunioni.

ARTICOLO 12 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
La prima riunione del Consiglio Direttivo sarà convocata dagli stessi soci fondatori. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, ogni qual volta sia richiesto da almeno quattro componenti effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. E’ considerata valida anche la convocazione recapitata tramite posta elettronica.
Gli avvisi devono contenere l’identificazione del luogo, giorno e ora della riunione, e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha un voto.

ARTICOLO 13 IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro. Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
Spetta al Presidente dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” di:
– rappresentare l’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” di fronte ai terzi e stare in giudizio;
– promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e presiederne le adunanze;
– presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
– sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
– dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
– svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale.

ARTICOLO 14 IL VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

ARTICOLO 15 IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo si compone di otto membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo e così ripartiti:
a) il Presidente del Consiglio Direttivo;
b) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
c) tre Consiglieri nominati dalle Organizzazioni Datoriali e tre Consiglieri nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni previste dall’art. 10 del presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO
Spetta al Comitato Esecutivo di:
– vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
– vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall’ “E.BI.TE.N. LOMBARDIA” e riferire al Consiglio Direttivo;
– provvedere alla relazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”;
– assumere o licenziare il personale dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” e regolamentarne il trattamento economico;
– predisporre i regolamenti interni dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” e sottoporli all’approvazione del Consiglio Direttivo;
– proporre al Consiglio Direttivo le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6 del presente statuto;
– promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”;
– stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi da parte degli Enti Bilaterali Provinciali in caso di ritardato pagamento;
– riferire al Consiglio Direttivo in merito alle proprie delibere;
– approvare il verbale delle riunioni;
– coordinare e vigilare l’attività degli Enti Bilaterali Provinciali.

ARTICOLO 17 RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. E’ considerata valida anche la convocazione recapitata tramite posta elettronica.
In caso di urgenza,il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l’identificazione del luogo,giorno e ora della riunione, e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal presidente dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun componente ha un voto.
Ogni componente il Comitato Esecutivo, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, può delegare altro componente del Consiglio Direttivo.
La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.

ARTICOLO 18 IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci, ove obbligatorio o nominato dall’assemblea, è composto di tre componenti effettivi così designati:
– uno dall’Associazione dei Datori di Lavoro;
– uno dai Sindacati dei Lavoratori;
– il terzo scelto di comune accordo.
I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere sostituiti dalle Organizzazioni che li hanno designati.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

ARTICOLO 19 PATRIMONIO DELL’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”
Le disponibilità dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” sono costituite dall’ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare del finanziamento stesso e degli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti di aziende del settore privato, il patrimonio dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 6 del presente Statuto o accantonato – se ritenuto opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle
previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.
I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” sia durante la vita dell’Ente che in caso dello scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.
E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’Ente di distribuire , anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 GESTIONE DELL’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”
Per le spese di impianto e di gestione l’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art. 19 del presente Statuto.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovrà essere giustificata dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o dal Vice Presidente.

ARTICOLO 21 BILANCIO DELL’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”
Gli esercizi finanziari dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati entro i cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale, il conto economico accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e del collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione, alle Organizzazioni Sindacali di cui all’Art. 5 del presente Statuto, nonché presso la sede dell’”E.BI.TE.N.”.

ARTICOLO 22 LIQUIDAZIONE DELL’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA”
La messa in liquidazione dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” è disposta su concorde e conforme deliberazione dalle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 5 del presente statuto.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni Sindacali provvedono alla nomina di quattro liquidatori, di cui due nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e due nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Crema (CR).
Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l’operato.
Il Patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o, per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Crema (CR).

ARTICOLO 24 MODIFICHE STATUTARIE
Qualunque modifica al presente Statuto deve essere preventivamente decisa dalle Organizzazioni Sindacali di cui all’ art. 5 del presente Statuto e deliberata dal Consiglio Direttivo dell’”E.BI.TE.N. LOMBARDIA” con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
FIRMATO: Alberto Bertolotti
Bruno Mariani
Berlino Tazza
Daniele Manera (sigillo).

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