Salute e Sicurezza

Le Parti Sociali costituenti l’EBITEN condividono lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro con l’intento di condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Per far ciò è necessario valorizzare il ruolo degli organismi paritetici/enti bilaterali e degli enti di patronato in quanto svolgono, anche mediante convenzioni con soggetti partner qualificati ex art.10 D. Lgs. n. 81/2008, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per tutte le attività in materia di salute e sicurezza viene individuato l’EBITEN quale organismo bilaterale di riferimento, che opera in base ai propri regolamenti interni.

Ai fini dell’applicazione delle classi dimensionali sono conteggiati tutti i lavoratori, non in prova, che prestano la loro attività nella sede aziendale o nell’unità produttiva.

Investimenti in sicurezza: Bando ISI Inail 2021 – condividi con E.BI.TE.N. Lombardia il progetto.

Fino al 16 giugno 2022 è aperta la procedura per la compilazione della domanda per il bando ISI-Inail 2021. Attraverso l’Asse 1 sono concessi contributi per progetti di investimento per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni impresa può presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante un unico rischio. Gli investimenti devono essere avviati non prima del 17 giugno 2022.

Quanto si risparmia?

Chi

A valere sul sotto-asse 1.1 “Progetti di investimento”, possono presentare domanda le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ad esclusione:

– delle micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori ATECO 2007 E38 (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali) e E39 (attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti);

– delle micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Cosa

Sono finanziabili:

– progetti di riduzione o eliminazione del rischio chimico mediante l’acquisto e l’installazione di: impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; cappe di aspirazione; cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggia tura; sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.); altre macchine e/o impianti;

– progetti di riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, mediante l’acquisto e l’installazione di: pannelli fonoassorbenti; cabine; cappottature; schermi acustici; separazioni; silenziatori; sistemi antivibranti; trattamenti ambientali;

– progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;

– progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento;

– progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici;

– progetti di riduzione del rischio di caduta dall’alto;

– progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;

– progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;

– progetti di riduzione del rischio incendio mediante la sostituzione di: impianti elettrici o parti di essi installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 46/1990; sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio automatici installati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2010;

– progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone, quali: barriere fotoelettriche di sicurezza; laser scanner;

– progetti di riduzione del rischio radon attraverso l’acquisto e l’installazione di un sistema di monitoraggio e l’attuazione di una o più delle seguenti misure correttive: impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno; interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l’edificio; interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l’edificio; pressurizzazione degli ambienti di lavoro; aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati;

– progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale;

– progetti di riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento. Sono agevolati progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di: sistemi di monitoraggio ambientale; sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti.

Ogni impresa può presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante un unico rischio.

Gli investimenti devono essere avviati non prima del 17 giugno 2022.

Sono ammesse finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza.

Come

Il contributo, in “de minimis”, è pari al 65% delle spese ritenute ammissibili (al netto dell’IVA) e è compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro.

Quando

Le domande possono essere presentate in modalità telematica, esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul portale Inail, nella sezione Accedi ai Servizi Online.

La procedura informatica per la compilazione della domanda, aperta dal 2 maggio 2022, resterà attiva fino alle ore 18 del 16 giugno 2022.

Dal 23 giugno 2022 i soggetti i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che li identificherà in maniera univoca e che dovrà essere utilizzato per l’inoltro online della domanda di ammissione al finanziamento.

Le date dell’apertura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno comunicate dall’Inail entro il 12 settembre 2022.

Calcola il risparmio

IPOTESI CONTRIBUTO MINORE DI 130.000 EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che un’impresa proponga un progetto investimento finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di importo pari a 190.000 euro.

In questo caso, poiché il contributo calcolato sulla spesa sostenuta [€ 123.500 (190.000×65%)] NON supera il contributo massimo richiedibile (pari a € 130.000), l’impresa può richiedere un contributo pari a 123.5000 euro.

Costi ammissibili     Contributo     % di risparmio
190.000     123.500            65%

IPOTESI CONTRIBUTO MAGGIORE DI 130.000 EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che un’impresa, per un progetto investimento finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sostenga spese pari a € 310.000.

In questo caso, poiché il contributo calcolato sulla spesa sostenuta [€ 201.500 (310.000×65%)] supera il contributo massimo richiedibile (pari a € 130.000), l’impresa può richiedere un contributo pari a 130.000 euro.

Costi sostenuti       Contributo a fondo perduto      % di risparmio
310.000               130.000          41,94%

 

Condividi il progetto con noi!

La condivisione con Noi del progetto di investimento, come previsto nell’Avviso, ti consentirà di aumentare il valore del progetto incrementando il punteggio ad esso assegnato ed è possibile nei seguenti settori in cui opera l’unità produttiva (Terziario: commercio, distribuzione e servizi; Turismo e Pubblici Esercizi; agenzie investigative e di sicurezza sussidiaria o complementare;  PMI Metalmeccaniche e di Installazione di Impianti; Colf e Badanti; per le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato che esercitano la loro esclusiva, o prevalente, attività sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea e di noleggio con autovetture; Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi; Agenzie di somministrazione; Servizi alla persona).

Per saperne di più consulta la pagina dedicata del sito web dell’INAIL

La tua azienda è aderente ad E.BI.TE.N.?

Se la tua azienda è aderente ad EBITEN da più di 3 mesi il servizio è gratuito.
Se la tua azienda è neo aderente il contributo richiesto è pari a 100 €.

Per richiedere la condivisione del tuo progetto basta scaricare l’istanza di condivisione.

Compila la RICHIESTA DI CONDIVISIONE PROGETTO E.BI.TE.N LOMBARDIA_in ogni sua parte, compresi gli allegati e inviala a mezzo PEC a:  direzione@pec.ebiten.lombardia.it

La nostra commissione paritetica territorialmente competente prenderà in carico il progetto e una volta valutato e condiviso, rilascerà il MODULO E.

Richiedi ulteriori informazioni contattando:

Email: direzione@ebiten.lombardia.it – Tel: 0373.476054

IL FONDO interno dedicato alla SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

  • Il “Fondo sviluppo salute e sicurezza” interno all’EBITEN ha la finalità di finanziare le attività di informazione, formazione, collaborazione e di servizi specifici (es. redazione DVR, manuale HACCP etc.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati direttamente dall’EBITEN o dai propri partner ex art. 10 D. Lgs. n. 81/2008 in base al regolamento dell’ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’EBITEN eroga le seguenti prestazioni disciplinate anche nei cataloghi dei partner approvati dall’ente:
  1. RLS (finanziamento piani formativi);
  2. RLST(finanziamento piani formativi);
  3. Datore di lavoro RSPP e RSPP (finanziamento piani formativi);
  4. Lavoratori preposti e dirigenti (finanziamento piani formativi);
  5. Ponteggisti (finanziamento piani formativi);
  6. Posizionamento funi (finanziamento piani formativi);
  7. Carrellisti (finanziamento piani formativi);
  8. Lavoratori in quota (finanziamento piani formativi);
  9. Haccp (finanziamento piani formativi);
  10. Altri previsti dalle normative.

Rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale

  • In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, territoriale. Per tutto quanto concerne la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in sigla RLST, ex art. 48 D. Lgs. n. 81/2008, si rimanda all’“Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo” e all’accordo integrativo allo stesso, sottoscritti rispettivamente in data 28 febbraio 2012 e 03 aprile 2012 da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto.
  • Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 7 dell’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008; la contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire un numero diverso di RLS.
  • Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per anno sia nelle aziende fino a 15 addetti che in quelle con più di 15 addetti.
  • L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Non vengono imputate a tali permessi le ore utilizzate per l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 50, comma 1 lett. b), c), d), e), f), g), i), l), n), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
  • Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
  • I predetti RLS rimangono in carica fino al termine del mandato purché siano stati istituiti e regolarmente formati (ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Le aziende comunicano all’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, all’EBITEN i nominativi degli RLS e i riferimenti dell’intervenuta formazione dagli stessi ricevuta.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLS)

  • Elettorato attivo e passivo – Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva. Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
  • Modalità elettorali – L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolge in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale. Risulta eletto il lavoratore/trice che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva.

Prima dell’elezione i lavoratori nominano al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale viene immediatamente consegnata alla direzione aziendale e inviata da questa all’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, all’EBITEN.

  • Durata dell’incarico – Il RLS resta in carica per 3 anni. Nel caso di dimissioni, il RLS, può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 30 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo dì durata nelle funzioni.

In caso di non utilizzo della proroga di cui al precedente comma, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitati dal RSA. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto consegnato contestualmente dalle OO.SS..

In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, vengono indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte, in quanto applicabili.

Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le tutele previste dalla L. n. 300/1970.

  • Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico – In applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Ai sensi dell’ art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il RLS, per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a farne uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
  • Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso.
  • La consultazione preventiva di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i viene effettuata dall’azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti individuati attraverso l’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, per il tramite dell’EBITEN. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS che, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
  • Riunioni periodiche – Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del D.  Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., vengono convocate con un preavviso dì almeno 5 giorni lavorativi, sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda. Il RLS può richiederne integrazioni riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
  • Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
  • Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un’apposita riunione.
  • Delle riunioni di cui ai precedenti commi viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della direzione aziendale.

Formazione Rappresentanza per Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.

La durata minima del corso è di 32 ore iniziali, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall’analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive. La contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire una durata minima del corso maggiore rispetto a quella sopra riportata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L’obbligo di aggiornamento periodico prevede una  durata che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire una durata minima dell’obbligo di aggiornamento periodico maggiore rispetto a quella sopra riportata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La formazione dei RLS, che può essere erogata anche in modalità e-learning nel rispetto della normativa vigente, avviene ex art.37, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008 in collaborazione con l’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, con l’EBITEN, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti.

Rappresentante per i Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Si rimanda all’apposita sezione nell’area AZIENDE

Lo stress lavoro correlato

In materia di stress lavoro correlato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 28, comma 1 bis e dall’art. 6, comma 8, lettera m quater del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti Sociali hanno recepito integralmente le Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 17/11/2010 (G.U. n 304 del 30 dicembre 2010) e ad esse si rinvia.

Per informazioni  invia una mail all’indirizzo formazione@ebiten.it

Di seguito riportata la normativa di riferimento:

Come aderire

SEI UN'AZIENDA o uno studio di consulenza?
Registra l'adesione via web direttamente
dal portale MYEBITEN e compila la scheda anagrafica dell’impresa.

ACCEDI A MY EBITEN

Sei un lavoratore?
L’iscrizione dei lavoratori dipendenti avviene automaticamente
con il versamento del primo contributo che deve essere effettuato
tramite F24, codice “ENBI” e l’invio all’INPS del relativo file Uniemens.
L’INPS, in base alla convenzione sottoscritta con EBITEN, trasmetterà
i dati all’ente formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva.
Modalità di versamento
Per tutte le informazioni sulle modalità di versamento
vai alla pagina: come aderire


Ulteriori informazioni
tel: 0373 476054
email: direzione@ebiten.lombardia.it

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